Accordo intercantonale sulle università (422.100)
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    Accordo intercantonale sulle università

    Accordo intercantonale sulle università (del 20 febbraio 1997) Sezione 1: Disposizioni generali

    Scopo

    Art. 1

    1 L’accordo regola, a livello intercantonale, l’accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.
    2 Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

    Definizioni

    Art. 2

    1 È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all’accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.
    2 È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un’università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale completa (art. 2 della legge del 22 marzo 1991 sull’aiuto alle università).

    Principi

    Art. 3

    1 I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini.
    2 I cantoni universitari garantiscono agli studenti provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.

    Politica universitaria

    Art. 4

    1 I cantoni universitari coordinano la politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non universitari ai lavori e alle decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni.
    2 I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.
    3 Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
    4 I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell’Accordo sulle università (art.
    16) e la CDPE.

    Principato del Liechtenstein

    Art. 5

    Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.

    Cantoni partecipanti al finanziamento di un’università

    Art. 6

    I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un’università non sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l’ammontare dei contributi previsti alla sezione 4.

    Cantone debitore

    Art. 7

    1 È considerato debitore il cantone contraente in cui lo studente ha il domicilio civile (art.
    23 - 26 CC) al momento del rilascio dell’attestato che lo abilita ad accedere agli studi universitari.
    2 Nel caso in cui uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove egli ha il domicilio civile al momento dell’inizio del nuovo studio (inizio del semestre). Sezione 2: Studenti

    Definizione di studente

    Art. 8

    1 È uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un’università o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l’articolo 2.
    2 I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:
    b.
    3 Per studenti in congedo non sono versati contributi.

    Determinazione dell’effettivo degli studenti

    Art. 9

    1 L’effettivo degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale della statistica.
    2 Gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:
    a.
    b.
    c.
    3 In caso di dubbio, la Commissione dell’Accordo sulle università decide in merito all’attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.
    4 I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative degli studenti per i quali pagano i contributi. Sezione 3: Accesso alle università e parità di trattamento

    Parità di trattamento in caso

    di restrizioni per l’ammissione agli studi

    Art. 10

    1 Nel caso di restrizioni per l’ammissione agli studi, gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti degli studenti del cantone universitario.
    2 Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l’ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell’Accordo sulle università.
    3 Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell’Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

    Trattamento degli studenti di cantoni non contraenti

    Art. 11

    1 Gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.
    2 Essi sono ammessi ad un’università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per gli studenti dei cantoni contraenti.
    3 Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all’ammontare dei contributi giusta l’articolo 12. Sezione 4: Contributi

    Ammontare dei contributi

    Art. 12

    1 I contributi forfettari per studente sono i seguenti: Anno Gruppo di facoltà I fr. Gruppo di facoltà II fr. Gruppo di facoltà III fr.
    1999 9’500 17’700 22’700
    2000 9’500 19’467 30’467
    2001 9’500 21’233 38’233
    2002 9’500 23’000 46’000
    2003 9’500 23’000 46’000
    2 La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per gli studenti del semestre d’inverno, l’altra metà per gli studenti del semestre d’estate.

    Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata

    Art. 13

    1 I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del 10 per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del 5 per cento.
    2 La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari, proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studenti extra-cantonali ad essi versati.

    Durata dell’obbligo di pagamento

    Art. 14

    1 L’obbligo di pagamento è limitato:
    b.
    2 È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri.
    3 Se uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitari (art. 7 cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa disciplina non è considerato un nuovo studio.

    Riduzione per tasse d’iscrizione elevate

    Art. 15

    I cantoni universitari possono riscuotere tasse d’iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell’Accordo sulle università, i contributi stabiliti all’articolo 12 sono ridotti dell’importo eccedente. Sezione 5: Esecuzione

    Commissione dell’Accordo sulle università

    Art. 16

    1 La Commissione dell’Accordo sulle università controlla l’esecuzione del presente accordo.
    2 Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari.
    3 Un rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.
    4 La Commissione dell’Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti:
    a.
    b.
    c.

    Segretariato

    Art. 17

    Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell’accordo. Esso tratta gli affari correnti dell’accordo.

    Termine di pagamento

    Art. 18

    1 La Commissione dell’Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi.
    2 Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L’interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell’ambito dell’imposta federale diretta.

    Compensazione

    Art. 19

    I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta nei confronti del medesimo cantone in virtù del presente accordo.

    Interessi sui contributi

    Art. 20

    1 I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati.
    2 La Commissione dell’Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l’esecuzione dell’accordo. Sezione 6: Istanze di ricorso

    Istanza d’arbitrato

    Art. 21

    Un’istanza d’arbitrato nominata dalla Commissione dell’Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l’effettivo degli studenti, l’attribuzione degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l’obbligo contributivo dei cantoni.

    Tribunale federale

    Art. 22

    Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l’articolo 83 lettera b della legge federale sull’organizzazione giudiziaria i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo. Resta riservato l’articolo 21.
    Sezione 7: Disposizioni finali

    Adesione

    Art. 23

    L’adesione all’accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE.

    Proroga e denuncia

    Art. 24

    1 L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.
    2 L’accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.
    3 Se l’accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

    Numero minimo di cantoni contraenti

    Art. 25

    Il presente accordo esplica i suoi effetti allorquando almeno la metà dei cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito.

    Adattamento dei contributi e delle riduzioni

    Art. 26

    1 La Commissione dell’Accordo sulle università può:
    a.
    b.
    2 L’adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
    3 La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da almeno cinque membri.
    4 La Commissione dell’Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e mezzo prima dell’entrata in vigore della stessa.

    Durata degli obblighi in caso di denuncia

    Art. 27

    Un cantone che denuncia l’accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo stesso a favore degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro. Bern/Lausanne, den 20. Februar 1997 Schweizerische Konferenz Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren der kantonalen Finanzdirektoren Der Präsident: Schmid Der Präsident: Marty Der Sekretär: Arnet Der Sekretär: Stalder

    Entrata in vigore

    L’Accordo intercantonale sulle università è entrato in vigore il 1° gennaio 1999
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